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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.50. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1335

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2015  [ apri ]
1.50.

  Al comma 1, capoverso articolo 840-septiesdecies sopprimere il terzo comma.

1.50.

  All'articolo 1, capoverso articolo 840-duodecies, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
  Con la sentenza di accoglimento della domanda, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, ai danneggiati è riconosciuto un risarcimento ulteriore, da calcolarsi in base alla condotta e rimesso alla discrezionalità del giudice, che non può superiore una somma pari a dieci volte l'entità dell'effettivo danno subito dal danneggiato.