All'articolo 1, capoverso articolo 840-duodecies, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
Con la sentenza di accoglimento della domanda, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, ai danneggiati è riconosciuto un risarcimento ulteriore, da calcolarsi in base alla condotta e rimesso alla discrezionalità del giudice, che non può superiore una somma pari a dieci volte l'entità dell'effettivo danno subito dal danneggiato.