Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «porvi rimedio entro un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «porvi rimedio entro un termine perentorio non superiore a centoventi giorni».