Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente comma:
Il tribunale può sospendere il giudizio sull'azione di classe quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.