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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 1335-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/06/2015  [ apri ]
1.54.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Il tribunale può sospendere il giudizio sull'azione di classe quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.