Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tribunale può sospendere il giudizio sull'ammissibilità della domanda quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.