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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.164. in Assemblea riferita al C. 1335-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/06/2015  [ apri ]
1.164.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   i) qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, riconosce all'attore e agli aderenti un risarcimento ulteriore, da calcolarsi in base alla condotta e rimesso alla discrezionalità del giudice, che non può superare una somma pari a dieci volte l'entità degli effettivi danni subiti dai danneggiati.