Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, riconosce all'attore e agli aderenti un risarcimento ulteriore, da calcolarsi in base alla condotta e rimesso alla discrezionalità del giudice, che non può superare una somma pari a dieci volte l'entità degli effettivi danni subiti dai danneggiati.