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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.150. in Assemblea riferita al C. 1335-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/06/2015  [ apri ]
1.150.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quinto comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con l'ordinanza di inammissibilità il tribunale e la corte di appello regolano le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordinano la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. In caso di inottemperanza del soccombente, la pubblicità può essere effettuata dall'altra parte a propria cura e spese, salvo il diritto di rivalersi sul soccombente.