Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quinto comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con l'ordinanza di inammissibilità il tribunale e la corte di appello regolano le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordinano la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. In caso di inottemperanza del soccombente, la pubblicità può essere effettuata dall'altra parte a propria cura e spese, salvo il diritto di rivalersi sul soccombente.