Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice può tenere conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.».