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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in Assemblea riferita al C. 1335-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/06/2015  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice può tenere conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.».