Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque sempre possibile agire in giudizio per disfunzioni gravi, continuate e documentate delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.».