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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.52. in Assemblea riferita al C. 1335-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/06/2015  [ apri ]
1.52.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tribunale può sospendere il giudizio sull'ammissibilità della domanda quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.