Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: vietare le procedure sperimentali su animali ogni qualvolta sia possibile utilizzare procedure alternative di eseguire in analgesia e in narcosi gli esperimenti e le procedure che comportino dolore all'animale tutte le volte che gli obiettivi della sperimentazione lo consentono ed in ogni caso adottando ogni possibile soluzione anche non farmacologica finalizzata a limitare il dolore inutile.