Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;