Sostituire il testo della lettera c) con il seguente: c) vietare che un animale già usato in una procedura possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni, a meno che l'effettiva gravità delle procedure precedenti sia classificata come «lieve» ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE e quella successiva non appartenga ad un livello di dolore superiore.