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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.03. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 1326

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/07/2013  [ apri ]
13.03.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere, attraverso adeguamenti tariffari proporzionali alle fasce chilometriche percorse, azioni che incentivino il passaggio del trasporto merci da gomma a ferro.
   c) prevedere la possibilità di rendere aperti i dati riguardanti gli oneri autostradali e stradali, così come definito nel comma 3, lettera b) dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale;
   d) prevedere la pubblicità dei dati di cui alla lettera c) mediante piattaforma web-site;

  2. Dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.