Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture).
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, attraverso adeguamenti tariffari proporzionali alle fasce chilometriche percorse, azioni che incentivino il passaggio del trasporto merci da gomma a ferro.
c) prevedere la possibilità di rendere aperti i dati riguardanti gli oneri autostradali e stradali, così come definito nel comma 3, lettera b) dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale;
d) prevedere la pubblicità dei dati di cui alla lettera c) mediante piattaforma web-site;
2. Dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.