Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 14.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che l'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, riconosciuti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi spetti distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali i medesimi hanno conferito mandato;
b) stabilire che i compensi derivanti dagli anzidetti diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;
c) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi di cui sopra siano stabilite mediante accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;
d) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera c);
e) prevedere l'irrinunciabilità e la non cedibilità dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi dai medesimi interpretati.