stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in Assemblea riferita al C. 1326

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/07/2013  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:
    1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;
    2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

  2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a biblioteche, a istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;
   b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti cui il diritto d'autore venga trasferito, in modo da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;
   c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la presenza di informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello status di opera orfana;
   d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo status di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.