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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.14.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2013  [ apri ]
19.14.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al secondo periodo le parole: “a supporti integrativi o ad altri beni” sono sostituite dalle seguenti: “a beni diversi dai supporti integrativi”».

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi”, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo.».

  e sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;».
   b) All'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire le parole: a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 378,1 milioni di euro per l'anno 2024;
   2) alla lettera d), sostituire le parole: quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro per l'anno 2015;
   3) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

19.14.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al secondo periodo le parole: “a supporti integrativi o ad altri beni” sono sostituite dalle seguenti: “a beni diversi dai supporti integrativi”».

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi”, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo.».
   b) All'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire le parole: a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 378,1 milioni di euro per l'anno 2024;
   2) alla lettera d), sostituire le parole: quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro per l'anno 2015;
   3) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

19.14.
approvato

  Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti., con le seguenti: Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente ai libri per i quali ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.;

  e sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.