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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.7.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1310

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
7.7.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
  «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».

7.7.
approvato

  Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, per gli edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.

ident. 7.3.7.4.