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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.9. in Assemblea riferita al C. 1310-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2013  [ apri ]
5.9.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti). – 1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, devono prevedere l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che sono obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule di cui all'allegato 3, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.
  2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.