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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.14. in Assemblea riferita al C. 1310-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/07/2013  [ apri ]
16.14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1.2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1.1. valutati in 20 milioni di euro l'anno 2014, in 50 milioni di euro per l'anno 2015, in 35 milioni di euro per l'anno 2016, in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e in 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.