Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Nomina del direttore generale del Promotore pubblico).
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 6.4, dell'Accordo di cui all'articolo 1, il direttore generale del Promotore pubblico è nominato previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.