Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6.4, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, il Direttore Generale è nominato sentite le Commissioni parlamentari competenti, la Conferenza Stato-Regioni e l'Osservatorio Tecnico Torino-Lione.