Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6.4, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, il Direttore Amministrativo e Finanziario e il Direttore Generale sono nominati sentiti l'Osservatorio Tecnico Torino-Lione, la Conferenza Stato-Regioni.