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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1253

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2014  [ apri ]
1.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di risolvere il problema delle pensioni di importo elevato, cosiddette «pensioni d'oro», nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, di capacità contributiva e della progressività del sistema tributario, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui gli interventi sulle pensioni di importo elevato, siano essi nella forma di imposizione di un contributo di solidarietà, ovvero in quella dell'imposizione di un limite massimo d'importo, devono essere contestualmente operati anche sui redditi da lavoro, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
   oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
   oltre 250.000 euro, 52 per cento».