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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.20. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1253

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/01/2014  [ apri ]
1.20.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Inps procede al ricalcolo di cui al comma 1, dandone comunicazione agli interessati, ed entro i successivi 6 mesi procede alla corresponsione dei relativi importi.