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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
9.01.
approvato

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale).

  1. Per le finalità di cui al precedente articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un «contratto istituzionale di sviluppo».
  2. A tal fine, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per quanto compatibili con il presente articolo.
  3. Al comma 2 dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ”Il contratto istituzionale di sviluppo prevede quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, salvo per quanto assegnato all'attuazione dei concessionari di servizi pubblici.
  4. Al comma 4, articolo 5, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), alla fine la parola: «attuatrici» è sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili per l'attuazione degli interventi strategici;»;
   b) alla lettera d), alla fine aggiungere «, nonché incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui al successivo articolo 6;».

  5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi opererà nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia. Ai progetti strategici si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.
  6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5, articolo 2, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.