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Legislatura XVII

Proposta emendativa 74.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2013  [ apri ]
74.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistenti di studio).

  1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole. «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistenti di studio»;
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: «Il primo presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio. I magistrati con compiti di assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.».

  2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistenti di studio.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.
  4. Con cadenza annuale il primo presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.
  5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.
  6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte suprema di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione;
   b) sostituire l'allegato A con il seguente:

Allegato A

Allegato 2
(Articolo 74, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico
Primo presidente della Corte di cassazione1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione1
Presidente di sezione della Corte di cassazione54
Consigliere della Corte di cassazione303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo67
Il Governo
74.5.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 74.
(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistenti di studio).

  1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistenti di studio»;
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: «Il primo presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio. I magistrati con compiti di assistenti di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.».

  2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistenti di studio.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.
  4. Con cadenza annuale il primo presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistenti di studio.
  5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.
  6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte suprema di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione;
   b) sostituire l'allegato A con il seguente:

Allegato A

Allegato 2
(Articolo 74, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione1
Presidente di sezione della Corte di cassazione54
Consigliere della Corte di cassazione303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo67
Il Governo