Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura ed i Consigli degli Ordini Distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.