Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: da non più di tre anni al momento della presentazione della domanda.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.