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Legislatura XVII

Proposta emendativa 60.10.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
60.10.
approvato

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.
  3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, le parole:, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità sono sostituite dalla seguenti: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-ter Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.