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Legislatura XVII

Proposta emendativa 49.041.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2013  [ apri ]
49.041.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
  «Art. 49-bis. (Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa). 1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I) può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della C.R.I di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi e esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli Comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  2. All'erogazione della suddetta somma si provvede a seguito:
   a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi verificate da apposito Tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.