Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Semplificazioni per i contratti pubblici).
1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.