Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).
1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera «m)», sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché i silos per i materiali vegetali»;
b) dopo la lettera «v)» è inserita la seguente: «v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas»;
c) alla lettera z), la parola «potenzialmente» è soppressa;
d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:
kk-bis) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera;
kk-ter), frantoi»;
e) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente: «1-bis) frantoi»;
2. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera: «v),» è inserita la seguente: «v-bis): Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
b) dopo la lettera: «oo)» è aggiunta la seguente lettera: «oo-bis): stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato»;