stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.06.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
17.06.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»).

  1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte-valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
   c) siano destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
   d) siano realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni».

I Relatori
17.06.
approvato

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»).

  1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte-valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) siano destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
   b) siano realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni».

I Relatori