Aggiungere in fine i seguenti commi:
2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio.
2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, 7, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.
2-quater. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 4, comma 3, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2 e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.