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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.013.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
12.013.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, dopo la parola: «quotate» sono inserite le seguenti: «nonché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13»;
   b) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo».

I Relatori
12.013.
approvato

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, dopo la parola: «quotate» sono inserite le seguenti: «nonché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13»;
   b) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo».

I Relatori