Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4. Per gli impianti situati in zone di emergenza il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.