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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.133.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
41.133.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. I Commissari ad acta possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.
  6-ter. I Commissari ad acta possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento ed accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi, la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete, il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli Enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

I Relatori
41.133.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. I Commissari ad acta possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.
  6-ter. I Commissari ad acta possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento ed accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi, la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete, il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli Enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali pericolosi e non e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

I Relatori