Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Anticipazione).
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fino al 31 dicembre 2014, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Anticipazione).
1. Nei contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.