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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.13.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
17.13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

  1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti «conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015»;
   b) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
   c) al comma 7, le parole «con decreto» sono sostituite dalle seguenti «con uno o più decreti»;
   d) al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti «, ovvero avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7, ivi compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
   e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  «15-bis. Entro e non oltre il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro e non oltre il 31 marzo 2014.
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 è ricompresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.
  15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni».

I Relatori
17.13.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

  1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti «conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015»;
   b) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
   c) al comma 7, le parole «con decreto» sono sostituite dalle seguenti «con uno o più decreti»;
   d) al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti «, ovvero avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7, ivi compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
   e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:
  «15-bis. Entro e non oltre il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro e non oltre il 31 marzo 2014;
  15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15;
  15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 è ricompresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.
  15-quinquies. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni».

I Relatori