Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali).
1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 sono da qualificarsi come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali).
1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 sono da qualificarsi come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.