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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
10.1.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete internet.
  2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.