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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.44.10.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2013  [ apri ]
0.44.10.1.

  All'emendamento 44. 10, comma 4-bis, sostituire le parole da: è sostituito dal seguente, fino a: medesimo comma 5 con le seguenti: dai seguenti: «5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. Le convenzioni previste collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:
   a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
   b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
   c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
   d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;
   e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.»,   5.2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è soppressa la parola: «anche».

em. 44.10.