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Legislatura XVII

Proposta emendativa 59.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
59.3.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Nelle more della revisione del sistema del Diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 30 luglio 2013, «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», presso Università statali o non statali italiane, con esclusione delle Università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
  2. Il bando stabilisce l'importo delle borse, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse potrà essere differenziato tenendo conto della distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
   a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
   b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

  4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b), quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a). La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse è effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. Essa diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente in una università situata in una regione differente da quella di residenza della sua famiglia, con esclusione delle università telematiche.
  5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
   a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
   b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
   c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

  6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
  7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
  8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle «borse per la mobilità» di cui al comma 1.
  9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.