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Legislatura XVII

Proposta emendativa 47.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
47.03.
approvato

  Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

  1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) le parole: «è composta da dodici membri» sono sostituite dalla seguenti: «è composta da dieci membri»;
    2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alle legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono aggiunte le seguenti: «anche in quiescenza, «;
    3) le parole: «due fra i professori di ruolo», sono sostituite dalla seguenti «uno scelto fra i professori di ruolo»;
    4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse.
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».

  2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione resta operante nella precedente composizione.
  3. All'articolo 12 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, il primo periodo è soppresso.

Il Governo