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Legislatura XVII

Proposta emendativa 42.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
42.01.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente: «14-ter. Al fine della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data di entrata in vigore del decreto-legge cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».