stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 51.09.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2013  [ apri ]
51.09.
approvato

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Ampliamento assistenza fiscale).

  1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ai soggetti di cui all'articolo 34; comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nei decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalia legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1, emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
  4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.