Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: 3-ter. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.
7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla Parte II – Allegato II, dopo il punto 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Gli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni»;
b) Alla Parte II – Allegato III, lettera v) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni»;
c) Alla Parte II – Allegato IV, punto 2, lettera b) dopo le parole «le risorse geotermiche» sono aggiunte le seguenti «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni».
7-quater. All'articolo 4, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, il comma e-bis è sostituito da «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articoli 1 comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;».