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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2013  [ apri ]
31.4.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni dalla data di emissione con le seguenti: centoventi giorni dalla data del rilascio.

  Conseguentemente:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: del medesimo comma aggiungere le seguenti: , nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centoventi giorni;
   c) Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3.
  8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
  8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
  8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva di data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.
  8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
  8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.