stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 84.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1248

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2013  [ apri ]
84.2.
approvato

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza».