Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
1. Per l'opposizione alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere richiesto alcun tipo di contributo unificato o marca da bollo o altro tributo o imposta comunque denominata. Ogni norma incompatibile con la presente disposizione si intende abrogata.